Come si trasferisce la sede della società in Italia?
La procedura per la decisione di trasferimento è diversa a seconda che si tratti di società di persone (Snc, Sas, Società semplici) o di capitali (Spa, Srl, Sapa). In particolare, la decisione di trasferimento:
a) nelle società di persone è necessaria una delibera dell’assemblea che modifichi l’atto costitutivo. È necessario il voto preso all’unanimità dai soci (salvo che l’atto costitutivo preveda la semplice maggioranza) anche se il trasferimento è interno allo stesso comune. L’amministratore non può, quindi, unilateralmente, deliberare il trasferimento della sede;
b) nelle società di capitali bisogna distinguere a seconda che il trasferimento della sede avvenga:
– in un Comune diverso da quello indicato nell’atto costitutivo: in tal caso è necessario che l’assemblea deliberi la modifica dell’atto costitutivo (salvo il caso in cui il trasferimento sia stato delegato all’organo amministrativo);
– nello stesso Comune, ma ad un indirizzo diverso: in tal caso se nell’atto costitutivo è indicato esclusivamente il Comune in cui è posta la sede legale, ma non l’indirizzo non è necessaria la modifica dell’atto costitutivo, poiché è sufficiente la decisione dell’amministratore; se invece è indicato oltre al Comune anche l’indirizzo completo della società (comune, via, numero civico) è necessaria la modifica dell’atto costitutivo (salvo il caso in cui il trasferimento sia stato delegato all’organo amministrativo).
Il trasferimento della sede sociale deve essere iscritto nel registro delle imprese attraverso il sistema ComUnica. Se il trasferimento avviene:
– all’interno allo stesso comune, provvede il legale rappresentante o il professionista utilizzando il Mod. S2 (più eventuale Mod. S5 e Mod. UL); non è previsto un termine;
– all’interno della stessa provincia ma in altro comune, provvede il notaio entro 30 giorni dalla delibera di modifica mediante il Mod. S2 (più eventuale Mod. S5 e Mod. UL), allegando l’atto di trasferimento della sede;
– da altra provincia provvede il notaio entro 30 giorni dalla delibera di modifica mediante il Mod. S2 (più eventuale Mod. S5 e Mod. UL), allegando l’atto di trasferimento della sede.
La delibera di trasferimento della sede va registrata, presso l’ufficio dell’Agenzia delle Entrate, entro 20 giorni dalla stipula dell’atto o dall’iscrizione nel registro delle imprese. L’imposta di registro è fissata in euro 200,00. Per il trasferimento della sede all’interno dello stesso comune, la registrazione non è prevista.
Le variazioni del domicilio fiscale, che muta in ragione del variare della sede legale, hanno effetto decorsi 60 giorni dal loro verificarsi.